Generali

E’ stato approvato un decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Pertanto, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà non più dal 1° luglio di quest’anno, ma dal 1° gennaio 2019.

Resta, quindi, fino al 31 dicembre 2018 la scheda carburante e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo, ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir, sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata (carta di credito, bancomat assegno ecc..).

 

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di poter generare il biglietto da “visita digitale”. Da oggi è infatti possibile generare il QRcode e procedere all’indicazione dell’indirizzo telematico atto alla ricezione delle fatture elettroniche. Per utilizzare questi due servizi, è necessario accedere nel portale dedicato “Fatture e corrispettivi” attraverso le credenziali

  • Spid,
  • Cns (Carta nazionale dei servizi),
  • Entratel
  • Fisconline.

Per quanto riguarda la generazione del QRcode, sarà possibile procedere anche dall’area dedicata del cassetto fiscale.
Attraverso il servizio di pre-registrazione invece, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

L’agenzia delle Entrate ci tiene a specificare che tale indirizzo potrà essere cambiato in qualsiasi momento, modificando o cancellando l’utente registrato.

 

E’ stato emesso il decreto attuativo sul bonus pubblicità 2018. La richiesta del bonus si può effettuare a mezzo istanza tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Possono accedere all’ agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore incrementale rispetto a quanto effettuato nell’ anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il valore dell’incremento deve superare almeno dell’1% il valore di quello dell’anno precedente. Sulla spesa incrementale sostenuta dall’ impresa o dal lavoratore autonomo l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari al 75%, elevato al 90% per le piccole-medie imprese e start-up innovative. Rientrano tra le spese ammesse al bonus pubblicità 2018 quelle relative:

- all’acquisto di spazi pubblicitari;

- inserzioni commerciali su quotidiani e periodici nazionali e locali, anche online, ovvero effettuati nell’ambito della programmazione di TV o radio analogiche e digitale.

Il credito d’imposta attribuito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

   

La legge di bilancio 2018 ha disposto la tracciabilità degli stipendi dal 1° luglio. I pagamenti consentiti saranno solo quelli tracciabili e la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi. I mezzi consentiti per il pagamento sono:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 5.000.

 

Fattura elettronica 2018: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata la Circolare 13/E del 02 Luglio, dell'Agenzia delle Entrate, con le risposte sulla fatturazione elettronica. Il documento, segue l’emanazione del DL 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Di seguito i principali chiarimenti forniti nel documento di prassi:

  • Le disposizioni della fatturazione elettronica non derogano ai termini di emissione dei documenti, ma considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
  • In caso di scarto di una fattura da parte del SdL (Sistema di Interscambio), è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdL con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
  • Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. Infatti, in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
  • L’insieme delle norme in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972 (Normativa IVA). Vista la natura non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdL, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
  • Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
  • È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono pertanto esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà..
  • Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
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