In considerazione del fatto che sulle fatture elettroniche non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.
Con la circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina inerente l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, il D.P.R n° 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici. In sostanza, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiede la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.
È sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il contribuente versi in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ed il codice tributo 2501.
Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del Decreto Ministeriale 17.6.2014”.
L’emissione di una fattura elettronica errata può essere dovuta ad una serie di motivi come ad esempio:
- errori riguardanti gli elementi identificativi del destinatario della fattura;
- errore nella descrizione della tipologia di operazione;
- incongruenza tra aliquota e imposta calcolata;
- altre tipologie di errori.
Con l’avvento della fatturazione elettronica alcuni di questi errori potrebbero essere scoperti direttamente dal Sistema d’Interscambio e quindi generare una ricevuta di scarto, altri invece potrebbero essere non rilevabili dal “postino automatizzato” ed essere scovati in un secondo momento dal cliente o dal mittente stesso.
L'errore, posto sulla fattura elettronica emessa, può essere:
- Rilevato dal Sistema di Interscambio
- Non rilevato dal Sistema di Interscambio.
Nel caso in cui l’errore venga rilevato dal SdL (Sistema di Interscambio) e quindi segnalato con una ricevuta di scarto, la fattura errata si considera non emessa ma il soggetto emittente potrà riemettere la fattura corretta, entro 5 giorni, conservando la stessa data e lo stesso numero di fattura.
Qualora invece l’errore sia di tipo non rilevabile dal sistema di interscambio, l’unico modo per procedere alla correzione della fattura emessa sarà quello di emettere, sempre in formato elettronico, una nota di credito o nota di variazione, che vada a stornare eventuali inesattezze.
Con l’entrata in vigore della fattura elettronica è subentrato un nuovo adempimento che entrerà in vigore nel 2019 e che ha lo scopo di comunicare all’ amministrazione finanziaria tutte le operazioni non soggette a fattura elettronica, poste in essere nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato. Si tratta del c.d. “esterometro”.
In particolare gli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, così come modificati dalla Legge di Bilancio 2018, stabiliscono che i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato trasmettano telematicamente una comunicazione in cui siano elencate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.
Dovranno essere comunicate attraverso questo nuovo adempimento anche le operazioni che ad oggi vengono comunicate attraverso le dichiarazioni Intrastat. I dati da comunicare mensilmente saranno:
- i dati identificativi del cedente/prestatore o cessionario/ committente
- data del documento che accerta l’operazione
- data di registrazione
- numero del documento
- base imponibile
- aliquota iva e imposta o tipologia di operazione qualora non fosse soggetta ad iva.
Non devono essere documentate attraverso l’esterometro le operazioni che, seppure avvenute tra i soggetti previsti, siano documentate:
- con dichiarazione doganale
- con fattura elettronica
Il problema in merito a tale nuova comunicazione si pone per quei soggetti non stabiliti ma identificati nel territorio dello Stato per i quali non è ancora ben chiaro l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica. Infatti, se da una parte il dettato normativo include tra i soggetti obbligati coloro i quali siano identificati nel territorio dello Stato anche se non residenti, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha specificatamente escluso i soggetti in esame. La legge di Bilancio 2018 dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato». D’ altra parte, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, statuisce che “il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”. Nella circolare 13/E l’amministrazione finanziaria, sulla scia di quanto espresso a livello comunitario, ha esplicitamente escluso i soggetti identificati ma non stabiliti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Sostanzialmente quindi gli stessi soggetti rientrano nel perimetro della fattura elettronica secondo il dettato normativo e secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 aprile 2018 ma non rientrano nello stesso perimetro secondo la circolare 13/E pubblicata nel mese di luglio.
La conseguenza di quanto detto fino ad ora si riflette sull’ obbligo di includere nelle operazioni da comunicare mensilmente all’ Agenzia delle Entrate anche quelle che in cui uno dei due soggetti sia un soggetto identificato ma non stabilito in Italia.
Volendo dare seguito a quanto espresso dall’ Agenzia con l’ultima circolare in esame non si può concludere diversamente rispetto al fatto che l’esterometro dovrà essere trasmesso da soggetti residenti o stabiliti e che le operazioni poste in essere da soggetti non stabiliti ma identificati dovranno essere comunicate (in quanto nei loro confronti non sussisterà l’obbligo di emettere fattura elettronica).
Il 1° ottobre è il termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento della quinta e ultima rata della rottamazione prevista dal Decreto Legge n. 193/2016, e della seconda rata della rottamazione bis (Decreto Legge n. 148/2017). La scadenza è fissata al 30 settembre che però cade di domenica e, quindi, come previsto dalla legge, il termine per il pagamento è spostato al primo giorno lavorativo successivo, ossia a lunedì 1° ottobre.
L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l'utilizzo delle fatture analogiche pertanto continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l'emissione della fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche.
Sono esclusi dall'emissione della fattura elettronica:
- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
- coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
- il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
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