Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdL e la fattura elettronica si considera non emessa.
Si ritiene, dunque che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdL, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdL entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, con la data ed il numero del documento originario.
Con la Circolare 13/E/2018, ha ricordato come l’articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Pertanto, ciascun contribuente, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati, ad esempio
- “PDF”,
- “JPG”
- “TXT”
contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.
Per le fatture elettroniche è possibile delegare un professionista abilitato per svolgere alcuni degli adempimenti connessi all’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento il 13 giugno 2018, nel quale ha fornito le indicazioni di carattere operativo per conferire la delega. E’ possibile conferire sei diverse tipologie di delega che permettono:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- la consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA;
- la registrazione dell’indirizzo telematico;
- l’emissione e conservazione delle fatture elettroniche;
- l’accreditamento e censimento dei dispositivi.
Il conferimento della delega si potrà fare online mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), oppure presentando un apposito modulo (il fac-simile è allegato al provvedimento 13 giugno 2018) presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione con gli importi dovuti per la definizione agevolata: ecco le modalità di pagamento
Tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione, dovrebbero aver ricevuto entro il 30 giugno 2018 una comunicazione con gli importi da pagare per sanare la propria posizione. Di seguito le modalità di pagamento di tali importi:
- Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del nostro sito e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.
- Sportelli bancari Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.
- Internet banking Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.
- Domiciliazione bancaria Si possono pagare le rate della definizione agevolata anche con l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2018, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2018 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
- Sportelli bancomat (ATM) È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.
- Uffici postali È sufficiente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.
- Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica Il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
La disciplina del credito d’imposta
È stata la legge di stabilità 2016 a istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il beneficio è operativo dal 30 giugno 2016. Le imprese che vogliono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando lo specifico modello. Per la determinazione della misura del credito spettante occorre applicare all’investimento netto, le percentuali previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione, vale a dire il 20 per cento per le piccole imprese, il 15 per cento per le medie imprese e il 10 per cento per le grandi imprese.
Il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. In particolare per la regione Puglia, la percentuale stabilita è del 45% del totale dell’investimento agevolabile per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese.
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