Generali

Tutti, non solo i consumatori finali, potranno accedere alle fatture elettroniche ricevute attraverso un’apposita area autenticata, disposta dall’Agenzia delle Entrate denominato : Cassetto fiscale. L’utente avrà a disposizione anche una copia analogica della fattura contenente l’avvertenza che la fattura elettronica originale sarà disponibile nell’area autenticata. Molto simile sarà la soluzione verso i contribuenti minimi e i forfettari.

 

Approvato il decreto legge che stabilisce lo slittamento al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti

Via libera del Senato al testo di conversione in Legge del Dl del 27 giugno 2018 che ha previsto la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso i gestori di distribuzione ,in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Il decreto concede ancora 6 mesi di utilizzo della scheda carburante.

Attenzione però: rimangano fermi altri obblighi a partire dal 1° luglio 2018:

  • obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
  • pagamento con mezzi tracciabili ( carte di credito, bonifici, ecc..) dell'acquisto di carburante.
 

Agevolazioni fiscali autotrasportatori: deduzioni forfettarie e recupero del contributo del SSN.

Pubblicato il comunicato annuale delle Entrate/MEF per gli autotrasportatori.  Come ogni anno, gli importi riguardano le deduzioni forfettarie giornaliere di merci per conto terzi:

  • in contabilità semplificata
  • in ordinaria per opzione (non quelli in ordinaria per obbligo).

Per i trasporti effettuati personalmente dall’ imprenditore:

  • oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
  • all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35%  di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Per quanto riguarda il recupero del contributo al Ssn (Servizio Sanitario Nazionale) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

Con riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’ imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 utilizzando:

  • nel rigo RF55 i codici 43 e 44
  • nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
   

Misure urgenti per i lavoratori e per le imprese: il testo del cd. Decreto dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018

Il Decreto Dignità contiene le seguenti misure:

  • limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. Si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate.
  • aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • cancellazione delle società sportive dilettantistiche con finalità lucrative e della relativa disciplina
  • salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
  • contrastare il fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
  • introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso: 
    • la revisione del “redditometro” tramite un nuovo decreto;
    • il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”);
    • abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute.
 

Fatturazione elettronica tra imprese – Fattura elettronica nel settore edile – Scheda carburante

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