Decreto fiscale 2018: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

ll decreto fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018. Le novità riguardano:

- Fatturazione elettronica: sanzioni fatturazione elettronica; emissione delle fatture; annotazione delle fatture emesse; registrazione degli acquisti; detrazione dell’Iva. Tra le altre disposizioni: obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; lotteria dei corrispettivi; gruppo Iva. Le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano (nei primi sei mesi del 2019) se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, ovvero l’applicazione di una sanzione ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo; emissione delle fatture – la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; annotazione delle fatture emesse – il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; - registrazione degli acquisti: Viene eliminato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La detrazione dell’Iva può essere fatta entro il giorno 16 di ciascun mese per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente; trasmissione dei corrispettivi: dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore, per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate, l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro;

- Norme sulla pace fiscale: definizione agevolata (rottamazione ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Inoltre, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 saranno automaticamente annullati.

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