Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdL e la fattura elettronica si considera non emessa.
Si ritiene, dunque che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdL, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdL entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, con la data ed il numero del documento originario.