Fatturazione elettronica: regole più ridotte
Con l’obbligo della fatturazione elettronica, verranno introdotte delle misure più ridotte. In particolare: Fatture emesse: fino al 30 giugno 2019 si applica un regime sanzionatorio attenuato; l’emissione tardiva non è sanzionata se l’adempimento viene effettuato entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo; dal 1° luglio 2019 cambiano le regole della fatturazione: sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, con Iva da imputare comunque a quest’ultimo periodo. Fatture di acquisto: con effetto immediato (dal 24 ottobre 2018): il diritto alla detrazione opera nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione (entro il 16 del mese successivo) per le fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a tale momento; viene soppresso l’obbligo di applicazione del numero di protocollo progressivo. Infine, dal 2019 vi sarà l’introduzione progressiva dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
Rottamazione ter per chi ha aderito alla rottamazione bis
La rottamazione offre una terza chance anche a chi ha aderito alla rottamazione bis e non ha rispettato il piano delle scadenze. Il mancato pagamento delle rate di luglio, settembre (ed eventualmente ottobre) può essere recuperato, in un’unica soluzione, entro il prossimo 7 dicembre. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate/riscossione con una nota sul proprio sito in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del Decreto fiscale (Dl 119/2018). L’Agenzia delle Entrate/riscossione invierà, poi, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione con il differimento dell’importo residuo da pagare ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Decreto fiscale 2018: pubblicato in Gazzetta Ufficiale
ll decreto fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018. Le novità riguardano:
- Fatturazione elettronica: sanzioni fatturazione elettronica; emissione delle fatture; annotazione delle fatture emesse; registrazione degli acquisti; detrazione dell’Iva. Tra le altre disposizioni: obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; lotteria dei corrispettivi; gruppo Iva. Le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano (nei primi sei mesi del 2019) se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, ovvero l’applicazione di una sanzione ridotta dell'80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo; emissione delle fatture – la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione; annotazione delle fatture emesse – il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; - registrazione degli acquisti: Viene eliminato l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La detrazione dell’Iva può essere fatta entro il giorno 16 di ciascun mese per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente; trasmissione dei corrispettivi: dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore, per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate, l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. L’obbligo scatterà dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro;
- Norme sulla pace fiscale: definizione agevolata (rottamazione ter) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Inoltre, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 saranno automaticamente annullati.
Rottamazione ter: ruoli dal 2000 al 2017
La nuova rottamazione-ter, prevista dalla bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2019, prevede una sorta di rimessione in termini gratuita per i contribuenti.
E' previsto, infatti, che se entro il 7 dicembre 2018 verranno pagate le rate scadute della rottamazione-bis, si potrà accedere alla più lunga tempistica di pagamenti, prevista per l'appunto dalla rottamazione-ter.
Si ricorda che la rottamazione-bis (prevista dal D.L.148/2017) prevedeva le seguenti scadenze di pagamento:
SCADENZE PAGAMENTO ROTTAMAZIONE-BIS |
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31/07/2018 |
Unica soluzione per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
1° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
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30/09/2018 |
2° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
31/10/2018 |
3° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
Unica soluzione per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016 |
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1° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016 |
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30/11/2018 |
4° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
2° rata pari al 40% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016 |
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28/02/2019 |
5° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 |
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3° rata pari al 20% per i carichi affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2016 |
Per il contribuente, la prossima rata della rottamazione-bis, prevista per il 31.10, potrà essere pagata entro il 7 dicembre ed egli potrà usufruire di un ulteriore allungamento dei termini di pagamento per le rate residue pari al 40% del totale, che in origine sarebbero scadute il 30.11.2018 e 28.02.2019.
La rottamazione-ter, infatti, prevede che una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue potranno essere versate in 5 anni, con 2 rate annuali scadenti il 31/7 e il 30/11.
Il vantaggio legato alla nuova rottamazione-ter è ancora maggiore per:
- i contribuenti che sono decaduti dalla prima rottamazione (D.l. 193/2016) e che potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione;
- i contribuenti che, essendosi visti rigettare l'istanza di adesione alla prima rottamazione (per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016), hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, ma non vi hanno potuto accedere in quanto poi - entro lo scorso luglio- non hanno pagato in un'unica soluzione le rate scadute a fine 2016. Anch'essi potranno accedere automaticamente alla nuova rottamazione.
Il termine previsto per presentare l'istanza è il 30.04.2019, e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, comunicherà le somme da pagare entro fine giugno 2019.
Decreto fiscale approvato, nuove misure in arrivo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto fiscale, ossia il decreto legge che contiene disposizioni urgenti in materia fiscale. Si riepilogano di seguito le principali novità previste:
- Rottamazione-ter: arriva la terza edizione della rottamazione delle cartelle. Tra gli elementi di forza, infatti, la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 anni, con due versamenti semestrali entro il 31/7 e il 30/11. Sono ammessi alla definizione le cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino alla fine del 2017. Attraverso la procedura sono azzerati sia le sanzioni sia gli interessi di mora. L'istanza di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019. I lunghi termini di pagamento (come indicato prima 5 anni) hanno portato a stabilire un raccordo con le precedenti versioni della rottamazione, in modo da poter riconsiderare i contribuenti che non sono riusciti a rispettare le vecchie scadenze. La nuova versione della rottamazione, infatti, si estende sia a coloro che sono usciti dalla prima rottamazione, sia coloro che hanno aderito alla rottamazione bis, purché vengano pagate, entro il 7 dicembre, tutte le rate scadute sino a ottobre 2018.
- Cancellazione automatica dei debiti con il fisco relativi al periodo compreso dal 2000 al 2010, per un importo residuo fino a 1.000 euro.
- Nuove ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il fisco, per i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, delle controversie tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, degli atti di procedimenti di accertamento, degli atti dei procedimenti verbali di contestazione, delle imposte di consumo.
- Confermato l'ingresso della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi, le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.
- Si introduce l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. L'obbligo scatterà dal 1° luglio 2019 per chi ha un volume d'affari superiore a 400 mila euro, e poi per gli altri dal 1° gennaio 2020.
- Possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'operazione cui si riferisce (anziché come previsto ora entro il giorno di effettuazione dell'operazione). Si tratta di una misura di semplificazione per l'emissione delle fatture che prevede, inoltre la possibilità di annotare le fatture nel registro entro il 15 del mese successivo alla loro emissione (anziché come previsto ora entro 15 giorni dall'emissione). Viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.
- Il pagamento dell'Iva slitta al momento in cui la fattura viene incassata.
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