Fattura elettronica carburanti: dal 1° gennaio 2019
E’ stato approvato un decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Pertanto, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà non più dal 1° luglio di quest’anno, ma dal 1° gennaio 2019.
Resta, quindi, fino al 31 dicembre 2018 la scheda carburante e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo, ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir, sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata (carta di credito, bancomat assegno ecc..).
Decreto Dignità
Misure urgenti per i lavoratori e per le imprese: il testo del cd. Decreto dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018
Il Decreto Dignità contiene le seguenti misure:
- limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. Si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate.
- aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- cancellazione delle società sportive dilettantistiche con finalità lucrative e della relativa disciplina
- salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- contrastare il fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
- introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso:
- la revisione del “redditometro” tramite un nuovo decreto;
- il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”);
- abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute.
Autotrasportatori 2018: le agevolazioni fiscali
Agevolazioni fiscali autotrasportatori: deduzioni forfettarie e recupero del contributo del SSN.
Pubblicato il comunicato annuale delle Entrate/MEF per gli autotrasportatori. Come ogni anno, gli importi riguardano le deduzioni forfettarie giornaliere di merci per conto terzi:
- in contabilità semplificata
- in ordinaria per opzione (non quelli in ordinaria per obbligo).
Per i trasporti effettuati personalmente dall’ imprenditore:
- oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
- all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Per quanto riguarda il recupero del contributo al Ssn (Servizio Sanitario Nazionale) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
Con riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2018, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’ imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2018 utilizzando:
- nel rigo RF55 i codici 43 e 44
- nel rigo RG22 i codici 16 e 17.
Fattura elettronica carburanti: il decreto con la proroga
Approvato il decreto legge che stabilisce lo slittamento al 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica per i carburanti
Via libera del Senato al testo di conversione in Legge del Dl del 27 giugno 2018 che ha previsto la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso i gestori di distribuzione ,in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Il decreto concede ancora 6 mesi di utilizzo della scheda carburante.
Attenzione però: rimangano fermi altri obblighi a partire dal 1° luglio 2018:
- obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
- pagamento con mezzi tracciabili ( carte di credito, bonifici, ecc..) dell'acquisto di carburante.
Credito d'imposta beni strumentali
La disciplina del credito d’imposta
È stata la legge di stabilità 2016 a istituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il beneficio è operativo dal 30 giugno 2016. Le imprese che vogliono fruire del credito d’imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando lo specifico modello. Per la determinazione della misura del credito spettante occorre applicare all’investimento netto, le percentuali previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione, vale a dire il 20 per cento per le piccole imprese, il 15 per cento per le medie imprese e il 10 per cento per le grandi imprese.
Il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro:
- l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
- l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. In particolare per la regione Puglia, la percentuale stabilita è del 45% del totale dell’investimento agevolabile per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 25% per le grandi imprese.
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