La conservazione delle fatture elettroniche

Scritto da Studio Lionetti Mercoledì 04 Luglio 2018 00:00
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Con la Circolare 13/E/2018, ha ricordato come l’articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».

Pertanto, ciascun contribuente, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati, ad esempio

  • “PDF”,
  • “JPG”
  • “TXT”

contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

 

Fattura elettronica scartata: come inviarla di nuovo

Scritto da Studio Lionetti Mercoledì 04 Luglio 2018 00:00
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Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli, viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdL e la fattura elettronica si considera non emessa. 
Si ritiene, dunque che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdL, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdL entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto, con la data ed il numero del documento originario.

 

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Fatturazione Elettronica: possibile registrare il QR code.

Scritto da Studio Lionetti Giovedì 05 Luglio 2018 00:00
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L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di poter generare il biglietto da “visita digitale”. Da oggi è infatti possibile generare il QRcode e procedere all’indicazione dell’indirizzo telematico atto alla ricezione delle fatture elettroniche. Per utilizzare questi due servizi, è necessario accedere nel portale dedicato “Fatture e corrispettivi” attraverso le credenziali

  • Spid,
  • Cns (Carta nazionale dei servizi),
  • Entratel
  • Fisconline.

Per quanto riguarda la generazione del QRcode, sarà possibile procedere anche dall’area dedicata del cassetto fiscale.
Attraverso il servizio di pre-registrazione invece, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

L’agenzia delle Entrate ci tiene a specificare che tale indirizzo potrà essere cambiato in qualsiasi momento, modificando o cancellando l’utente registrato.

   

Fatturazione elettronica 2019: nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Scritto da Studio Lionetti Mercoledì 04 Luglio 2018 00:00
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Fattura elettronica 2018: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Pubblicata la Circolare 13/E del 02 Luglio, dell'Agenzia delle Entrate, con le risposte sulla fatturazione elettronica. Il documento, segue l’emanazione del DL 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Di seguito i principali chiarimenti forniti nel documento di prassi:

  • Le disposizioni della fatturazione elettronica non derogano ai termini di emissione dei documenti, ma considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
  • In caso di scarto di una fattura da parte del SdL (Sistema di Interscambio), è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdL con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
  • Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. Infatti, in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
  • L’insieme delle norme in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972 (Normativa IVA). Vista la natura non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdL, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura.
  • Le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.
  • È obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Sono pertanto esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà..
  • Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
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Rottamazione cartelle esattoriali: come pagare gli importi dovuti

Scritto da Studio Lionetti Martedì 03 Luglio 2018 00:00
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Comunicazione con gli importi dovuti per la definizione agevolata: ecco le modalità di pagamento

Tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione, dovrebbero aver ricevuto entro il 30 giugno 2018 una comunicazione con gli importi da pagare per sanare la propria posizione. Di seguito le modalità di pagamento di tali importi:

  • Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del nostro sito e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.
  • Sportelli bancari Presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.
  • Internet banking Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.
  • Domiciliazione bancaria Si possono pagare le rate della definizione agevolata anche con l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata. Per esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2018, il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2018 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
  • Sportelli bancomat (ATM) È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.
  • Uffici postali È sufficiente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.
  • Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica Il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.
Ultimo aggiornamento Sabato 21 Luglio 2018 09:20
   

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