Soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica
L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati non elimina del tutto l'utilizzo delle fatture analogiche pertanto continueranno a coesistere fattispecie diverse che imporranno alternativamente l'emissione della fattura elettronica o di fattura analogica a seconda delle casistiche.
Sono esclusi dall'emissione della fattura elettronica:
- coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014)
- coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011)
- il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.