Esterometro 2019

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Con l’entrata in vigore della fattura elettronica è subentrato un nuovo adempimento che entrerà in vigore nel 2019 e che ha lo scopo di comunicare all’ amministrazione finanziaria tutte le operazioni non soggette a fattura elettronica, poste in essere nei confronti di soggetti non residenti nel territorio dello stato. Si tratta del c.d. “esterometro”.

In particolare gli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 127/2015, così come modificati dalla Legge di Bilancio 2018, stabiliscono che i soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello stato trasmettano telematicamente una comunicazione in cui siano elencate tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

Dovranno essere comunicate attraverso questo nuovo adempimento anche le operazioni che ad oggi vengono comunicate attraverso le dichiarazioni Intrastat. I dati da comunicare mensilmente saranno:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore o cessionario/ committente
  • data del documento che accerta l’operazione
  • data di registrazione
  • numero del documento
  • base imponibile
  • aliquota iva e imposta o tipologia di operazione qualora non fosse soggetta ad iva.

Non devono essere documentate attraverso l’esterometro le operazioni che, seppure avvenute tra i soggetti previsti, siano documentate:

  • con dichiarazione doganale
  • con fattura elettronica

Il problema in merito a tale nuova comunicazione si pone per quei soggetti non stabiliti ma identificati nel territorio dello Stato per i quali non è ancora ben chiaro l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica. Infatti, se da una parte il dettato normativo include tra i soggetti obbligati coloro i quali siano identificati nel territorio dello Stato anche se non residenti, dall’altra la circolare 13/E/2018 ha specificatamente escluso i soggetti in esame. La legge di Bilancio 2018 dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato». D’ altra parte, il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, statuisce che “il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione”. Nella circolare 13/E l’amministrazione finanziaria, sulla scia di quanto espresso a livello comunitario, ha esplicitamente escluso i soggetti identificati ma non stabiliti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Sostanzialmente quindi gli stessi soggetti rientrano nel perimetro della fattura elettronica secondo il dettato normativo e secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 aprile 2018 ma non rientrano nello stesso perimetro secondo la circolare 13/E pubblicata nel mese di luglio.

La conseguenza di quanto detto fino ad ora si riflette sull’ obbligo di includere nelle operazioni da comunicare mensilmente all’ Agenzia delle Entrate anche quelle che in cui uno dei due soggetti sia un soggetto identificato ma non stabilito in Italia.

Volendo dare seguito a quanto espresso dall’ Agenzia con l’ultima circolare in esame non si può concludere diversamente rispetto al fatto che l’esterometro dovrà essere trasmesso da soggetti residenti o stabiliti e che le operazioni poste in essere da soggetti non stabiliti ma identificati dovranno essere comunicate (in quanto nei loro confronti non sussisterà l’obbligo di emettere fattura elettronica).

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